Quarantena precauzionale per il personale sanitario – Chiarimenti

L’Ordine ha ricevuto alcune richieste di chiarimento in merito alla possibilità per il personale sanitario, che sia stato a contatto stretto con casi risultati positivi al SARSCoV-2, di non effettuare la quarantena precauzionale.

A questo proposito si evidenzia quanto segue.

L’articolo 14 del Decreto Cura Italia recita: “La misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (ovvero l’applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano) non si applica:

a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”.

I successivi decreti sull’emergenza prevedono esplicitamente la proroga di una serie di misure contenute nel medesimo decreto. In particolare è prevista che sia prorogata “l’applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano” (articolo 1, comma 2 lettera d del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).

Di conseguenza, implicitamente si protrae la DEROGA a tale misura, ovvero che la quarantena precauzionale non si applica agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali, ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Tali soggetti sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 (art. 14 del decreto Cura Italia).

 

22 ottobre 2020