Il 31 dicembre 2022 scade il termine per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020/2022.
Per verificare la propria situazione crediti occorre accedere all’area riservata del CoGeAPS tramite SPID (istruzioni di accesso). NB: è possibile che alcuni crediti ECM non siano ancora registrati su CogeAPS: i crediti acquisiti mediante FAD che si chiudono il 31 dicembre 2022 verranno infatti visualizzati su questo portale non prima di giugno 2023. Vanno comunque tenuti presente nel computo del proprio percorso formativo
Pensando di fare cosa utile e gradita, cogliamo l’occasione per dare alcuni suggerimenti al fine di completare il proprio percorso formativo qualora questo non fosse stato già fatto.
- Il 60% dei crediti può essere conseguito tramite attività di formazione individuale:
- a) Attività di ricerca scientifica: – pubblicazioni scientifiche (3 crediti se nome in posizione preminente, 1 credito se in posizione non preminente); – studi e ricerca; – i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
- b) Tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche (1 credito ogni 15 ore di attività);
- c) Attività di formazione individuale all’estero;
- d) Attività di Autoformazione (massimo 20% dei crediti totali): lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi E’ inoltre inclusa l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
- La FNOMCeO ha costruito un Dossier Formativo di Gruppo che ha consentito di ottenere un bonus di 30 crediti nel triennio in corso e, se il 70% degli obiettivi sarà raggiunto, permetterà di avere altri 20 crediti nel triennio 2023-2024.
- Lo scorso luglio, il CoGeAPS ha applicato automaticamente a tutti i professionisti sottoposti alla formazione continua in medicina la riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale per il triennio 2020-2022 (Bonus COVID).
- Riduzione per la partecipazione ad eventi vaccino: chi abbia partecipato ad eventi sulla tematica speciale “vaccini”, si vedrà attribuito un bonus pari a 0,3 crediti/ora.
- Esiste infine anche la possibilità di fruire di esoneri ed esenzioni (corsi di specializzazione, corso di formazione in medicina generale, master, congedi, pensionamento ed altro) inoltrando richiesta tramite una sezione dedicata nella propria area riservata sul portale CoGeAPS.
È obbligatorio seguire corsi di formazione in MATERIA DI RADIOPROTEZIONE del paziente: almeno il 10% dei crediti per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia e almeno il 15% per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare (per approfondire: leggi qui). A tale scopo segnaliamo sul sito della FNOMCEO un corso FAD dal titolo “La radioprotezione i sensi del D. Leg.101/2020 per medici e odontoiatri”.
Ricordiamo inoltre che, come da deliberazione della CNFC del 14.12.2021, “Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale; cioè coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro). Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione”.
Non da ultimo segnaliamo che dal triennio prossimo (2023-2025) l’efficacia delle nostre polizze assicurative sarà condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale (Legge n. 233 del 29.10.21 art. 38-bis): “Art. 38 – bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
Invitiamo pertanto tutti i Colleghi a verificare la posizione formativa sul portale COGEAPS tenendo presente che la “Formazione Permanente del Medico” è un dovere deontologico (art 19 del Codice di Deontologia Medica) e che gli Ordini Professionali hanno una funzione di garanzia rispetto a questo obbligo.