Assolvimento obbligo formativo: proroga dei termini e novità per le esenzioni

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo formativo.

  • Sono prorogati i termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Va precisato che la data di termine validità degli eventi FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso. I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti e al 30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi.
  • I professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, qualora svolgano l’attività in modo saltuario, sono esentati dall’obbligo formativo ECM. I professionisti che svolgono attività professionale NON saltuaria sono invece soggetti all’obbligo formativo e devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS.

In allegato la Comunicazione Fnomceo e la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

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