ECM – Per saperne di più
Il sistema ECM, Educazione Continua in Medicina, é il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e per sviluppare le proprie competenze professionali. I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile; di prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di prima iscrizione all’Ordine.
Ai sensi dell’Art. 19 CdM – Aggiornamento e formazione professionale permanente:
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.
Obbligo Formativo ECM - Info generali
Conoscere e monitorare la propria posizione in materia di obbligo formativo ECM:
accedere con SPID o CIE e consultare la propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Conoscere le casistiche previste dalla normativa che danno diritto all’esonero dall’obbligo formativo ECM:
cliccare qui
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf (pag. 27)
in alternativa, consultare la sezione Esoneri ed Esenzioni accedendo alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/
Conoscere le casistiche previste dalla normativa che danno diritto all’esenzione dall’obbligo formativo ECM:
cliccare qui
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf (pag. 28)
in alternativa, consultare la sezione Esoneri ed Esenzioni accedendo alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/
Conoscere le casistiche previste dalla normativa per cui è possibile richiedere il riconoscimento di crediti per la Formazione Individuale:
cliccare qui
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf (pag. 30)
in alternativa, consultare la sezione Esoneri ed Esenzioni accedendo alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/
Inoltrare la richiesta di esonero/esenzione dall’obbligo formativo ECM:
Accedere con SPID o CIE alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Accedere alla sezione Esoneri ed Esenzioni
Selezionare la tipologia
Selezionare la casistica per cui si richiede l’esonero/esenzione
*Indicare il periodo
*Domanda di Esenzione: ad eccezione di quella prevista per pensionamento, può essere inserita solo a conclusione del periodo di riferimento
*Domanda di Esonero: può essere inserita solo l’anno successivo a quello di riferimento
Accettare e inviare l’autocertificazione precompilata
Verificare la corretta attribuzione dell’esonero/esenzione nel triennio
Inoltrare la richiesta di riconoscimento crediti per la Formazione Individuale (autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, ecc..):
Accedere con SPID o CIE alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Accedere alla sezione Crediti Individuali
Selezionare la tipologia
Compilare i campi del form
Accettare e inviare l’autocertificazione precompilata
Verificare la corretta attribuzione dell’esonero/esenzione nel triennio
Procedere con lo spostamento crediti acquisiti entro il 31.12.2023 a recupero di un debito formativo del triennio 2020-2022 (funzione valida fino al 30.12.2025):
Accedere con SPID o CIE alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Accedere alla sezione Spostamento crediti
Cliccare su Spostamento decreto Milleproroghe dal 23/25 al triennio 20/22
Cliccare Sposta in corrispondenza della Partecipazione ECM che si intende spostare
Confermare
Verificare la corretta attribuzione dei crediti nel triennio 2020/2022
Presentare richiesta per inserimento nell’elenco del Medici Competenti:
Consultare la pagina dedicata all’argomento direttamente disponibile sul sito del Ministero della Salute collegandosi al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=Sicurezza%20lavoro&id=1371&lingua=italiano&menu=vuoto&tab=4
Obbligo Formativo ECM - Radioprotezione
Conoscere e monitorare la propria posizione in materia di obbligo formativo ECM:
accedere con SPID o CIE e consultare la propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Conoscere le casistiche previste dalla normativa che danno diritto all’esonero dall’obbligo formativo ECM:
cliccare qui
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf (pag. 27)
in alternativa, consultare la sezione Esoneri ed Esenzioni accedendo alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/
Conoscere le casistiche previste dalla normativa che danno diritto all’esenzione dall’obbligo formativo ECM:
cliccare qui
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf (pag. 28)
in alternativa, consultare la sezione Esoneri ed Esenzioni accedendo alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/
Conoscere le casistiche previste dalla normativa per cui è possibile richiedere il riconoscimento di crediti per la Formazione Individuale:
cliccare qui
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf (pag. 30)
in alternativa, consultare la sezione Esoneri ed Esenzioni accedendo alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/
Inoltrare la richiesta di esonero/esenzione dall’obbligo formativo ECM:
Accedere con SPID o CIE alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Accedere alla sezione Esoneri ed Esenzioni
Selezionare la tipologia
Selezionare la casistica per cui si richiede l’esonero/esenzione
*Indicare il periodo
*Domanda di Esenzione: ad eccezione di quella prevista per pensionamento, può essere inserita solo a conclusione del periodo di riferimento
*Domanda di Esonero: può essere inserita solo l’anno successivo a quello di riferimento
Accettare e inviare l’autocertificazione precompilata
Verificare la corretta attribuzione dell’esonero/esenzione nel triennio
Inoltrare la richiesta di riconoscimento crediti per la Formazione Individuale (autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, ecc..):
Accedere con SPID o CIE alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Accedere alla sezione Crediti Individuali
Selezionare la tipologia
Compilare i campi del form
Accettare e inviare l’autocertificazione precompilata
Verificare la corretta attribuzione dell’esonero/esenzione nel triennio
Procedere con lo spostamento crediti acquisiti entro il 31.12.2023 a recupero di un debito formativo del triennio 2020-2022 (funzione valida fino al 30.12.2025):
Accedere con SPID o CIE alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link: https://application.cogeaps.it/login/
Accedere alla sezione Spostamento crediti
Cliccare su Spostamento decreto Milleproroghe dal 23/25 al triennio 20/22
Cliccare Sposta in corrispondenza della Partecipazione ECM che si intende spostare
Confermare
Verificare la corretta attribuzione dei crediti nel triennio 2020/2022
Presentare richiesta per inserimento nell’elenco del Medici Competenti:
Consultare la pagina dedicata all’argomento direttamente disponibile sul sito del Ministero della Salute collegandosi al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=Sicurezza%20lavoro&id=1371&lingua=italiano&menu=vuoto&tab=4
Esoneri (Frequenza corsi universitari o equipollenti)
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Conoscere le casistiche previste dalla normativa per cui è possibile richiedere il riconoscimento di crediti per la Formazione Individuale:
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Selezionare la casistica per cui si richiede l’esonero/esenzione
*Indicare il periodo
*Domanda di Esenzione: ad eccezione di quella prevista per pensionamento, può essere inserita solo a conclusione del periodo di riferimento
*Domanda di Esonero: può essere inserita solo l’anno successivo a quello di riferimento
Accettare e inviare l’autocertificazione precompilata
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Inoltrare la richiesta di riconoscimento crediti per la Formazione Individuale (autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, ecc..):
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Procedere con lo spostamento crediti acquisiti entro il 31.12.2023 a recupero di un debito formativo del triennio 2020-2022 (funzione valida fino al 30.12.2025):
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Cliccare su Spostamento decreto Milleproroghe dal 23/25 al triennio 20/22
Cliccare Sposta in corrispondenza della Partecipazione ECM che si intende spostare
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Esenzioni (Malattia, Congedo, Pensionamento)
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*Domanda di Esonero: può essere inserita solo l’anno successivo a quello di riferimento
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Crediti Individuali
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*Domanda di Esonero: può essere inserita solo l’anno successivo a quello di riferimento
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Attestazione e Certificazione
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Conoscere le casistiche previste dalla normativa per cui è possibile richiedere il riconoscimento di crediti per la Formazione Individuale:
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*Domanda di Esonero: può essere inserita solo l’anno successivo a quello di riferimento
Accettare e inviare l’autocertificazione precompilata
Verificare la corretta attribuzione dell’esonero/esenzione nel triennio
Inoltrare la richiesta di riconoscimento crediti per la Formazione Individuale (autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, ecc..):
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Procedere con lo spostamento crediti acquisiti entro il 31.12.2023 a recupero di un debito formativo del triennio 2020-2022 (funzione valida fino al 30.12.2025):
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Quesiti ECM
La formazione continua ECM è un obbligo per il professionista?
Sì, la formazione continua ECM è un obbligo deontologico del professionista e costituisce requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale in qualità di dipendente, convenzionato o libero professionista.
Da quando decorre l’obbligo formativo ECM?
L’obbligo formativo ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Sono iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi o degli Odontoiatri, non esercito alcun tipo di professione ma non sono in pensione: sono comunque soggetta all’obbligo formativo ECM?
Sì, l’obbligo formativo ECM è vincolante per ciascun medico o odontoiatra; è un effetto diretto dell’iscrizione all’Albo. Pertanto, il mancato esercizio della professione (fatto salvo dei casi di sospensione dell’attività professionale previsti dalla normativa che danno diritto all’esenzione o esonero), è irrilevante e non costituisce motivo di esonero dall’obbligo formativo ECM.
Qual è l’obbligo formativo ECM triennale?
L’obbligo formativo ECM triennale standard è di n. 150 crediti.
Esistono dei vincoli sull’acquisizione dei crediti ECM?
No, non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Il professionista deve però assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Il numero di crediti acquisibili con la partecipazione a eventi in qualità di Partecipante reclutato, non può eccedere di un terzo del fabbisogno triennale complessivo.
Accedendo alla mia area personale del Co.Ge.A.P.S. ho constatato che il mio obbligo formativo individuale è minore rispetto all’obbligo formativo standard del triennio. Perché?
Se il Suo obbligo formativo individuale del triennio è minore rispetto all’obbligo formativo standard significa che Le sono state attribuite eventuali riduzioni previste dalla normativa, come ad es. quella derivante dalla formazione conseguita nel triennio precedente (calcolata nella misura di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e nella misura di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120) o anche quella derivante dalla costituzione del Dossier Formativo di gruppo a cura della FNOMCeO pari a 30 crediti.
Quanti crediti ECM devo fare per soddisfare l’obbligo formativo triennale se il mio obbligo formativo individuale triennale differisce dall’obbligo formativo standard del triennio?
Per soddisfare l’obbligo formativo ECM del triennio è necessario conseguire un numero di crediti pari al Suo obbligo formativo individuale.
Se non soddisfo il mio obbligo formativo ECM cosa succede con l’assicurazione?
Il DL 6 novembre 2021, n. 152, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (21G00166), convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, all’art. 38 bis stabilisce che:
“Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.”
Nel triennio 2020-2022 ho frequentato un corso di specializzazione; ero, quindi, esonerata dall’obbligo formativo ECM perché mi hanno detto che la frequenza del corso mi avrebbe dato 50 crediti ECM per anno, ma accedendo alla mia area personale del Co.Ge.A.P.S. risulta che io abbia un debito formativo per il triennio e che quindi non sia certificabile. Cosa devo fare?
Frequento un corso di specializzazione quindi non devo fare crediti. E’ corretto?
Sì, la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) dà diritto all’esonero dall’obbligo formativo ECM ma non è automatico: tale diritto è esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario da presentare accedendo alla propria area personale del Co.Ge.A.P.S. collegandosi al seguente link https://application.cogeaps.it/login/, all’apposita sezione Esoneri ed Esenzioni.
La richiesta di esonero dovrà essere rinnovata a conclusione di ogni anno di frequenza per un numero di anni pari al numero di anni della durata legale del corso frequentato.
Es. A partire dal 01.01.2025 è possibile procedere con la richiesta di esonero ECM per l’anno 2024
Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero, qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
L’esonero non attribuisce 50 crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale di un terzo per ogni anno di attribuzione.
Ho presentato richiesta di esonero per gli anni 2022 e 2023 ma il Co.Ge.A.P.S. non mi ha tolto i 50 crediti previsti e inoltre mi ha tolto un numero di crediti differente nei due anni. Cosa devo fare?
L’esonero non attribuisce 50 crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale di un terzo per ogni anno di attribuzione.
La riduzione di 1/3 applicata nell’anno 2022 è differente da quella applicata al 2023 perché il Suo obbligo formativo individuale è differente, essendo i due anni appartenenti a due trienni formativi diversi.
Mi sono iscritta all’Albo ad aprile del 2022 e ho iniziato a frequentare la scuola di specializzazione a novembre del 2023. Come faccio a presentare la richiesta di esonero per l’anno 2023?
Purtroppo non può procedere con la richiesta di esonero per l’anno 2023.
Qualora la frequenza di un corso di specializzazione sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero: avendo Lei frequentato solo due mesi nell’anno 2023 questi non sono sufficienti per scegliere il 2023 come anno di attribuzione, dovrà quindi procedere con l’acquisizione dei crediti mancanti.
La richiesta di esonero può essere presentata per un numero di anni pari alla durata legale del corso.
A partire dal 01.11.2022 e fino al 06.03.2023 ho frequentato la scuola di specializzazione in medicina interna. Successivamente ho rinunciato alla borsa e ho partecipato al concorso di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale. Prevedo di iniziare una la nuova scuola di specializzazione a partire da novembre 2023.
Volevo chiedere se posso ritenermi esonerata dall’obbligo formativo ECM per l’anno 2023, in quanto frequenterò in totale 4 mesi di scuola di specializzazione, o se è necessario che io ottenga dei crediti.
Purtroppo non può procedere con la richiesta di esonero ECM per l’anno 2023.
E’ possibile avanzare istanza di esonero solo se si è concluso il percorso formativo previsto per l’annualità della scuola di specializzazione. In caso contrario, si è tenuti all’assolvimento del debito formativo individuale.
Frequento una scuola di specializzazione dal mese di novembre dell’anno 2020 della durata legale di 4 anni. Ho già presentato la richiesta di esonero sul portale del Co.Ge.A.P.S. per gli anni 2021 e 2022.
Il 2023 sarebbe stato il terzo anno di frequenza ma a marzo ho interrotto la scuola di specializzazione per congedo di maternità; a gennaio 2024 ho ripreso a frequentare il 3° anno della scuola, posticipandone la conclusione al 2025.
Per il 2023 ho quindi presentato richiesta di esonero per la frequenza della scuola di specializzazione (mesi da gennaio a marzo) e ora il sistema non mi permette di inserire la richiesta di esenzione per i mesi di congedo parentale. Come posso proseguire?
L’esonero ECM è attribuito annualmente: non è quindi consentito procedere con una richiesta di esenzione in un periodo concomitante al quale è già stato attribuito l’esonero.
Per il Suo caso specifico si evidenzia quanto segue:
– la frequenza della scuola di specializzazione per tre mesi nell’anno 2023 Le consente di presentare richiesta di esonero per l’anno poiché viene rispettata la frequenza minima necessaria;
– la scuola di specializzazione da Lei frequentata ha una durata di 4 anni se attribuisce l’esonero all’anno 2023 questo corrisponderà al 3° anno; potrà quindi poi procedere con l’ulteriore richiesta solo per il 2024 pur concludendo il percorso nel 2025.
Ciò premesso, promuovendo un applicazione della normativa che meglio possa essere favorevole al professionista, potrebbe rinunciare alla richiesta di esonero per l’anno 2023 e procedere con la richiesta di esenzione per il periodo di congedo di maternità che contribuirà alla riduzione del Suo debito formativo. Questo Le consentirà di presentare successivamente la richiesta di esonero per gli anni 2024 e 2025, nel corso dei quali potrà acquisire eventuali crediti mancanti.
Sono una libera professionista, ho partorito il 31.08.2023 ma non ho interrotto la mia attività professionale. Posso procedere con la richiesta di esenzione per congedo di maternità?
Avendo Lei proseguito con l’esercizio attività professionale purtroppo non può procedere con la richiesta di esenzione per congedo di maternità
L’esenzione dall’obbligo formativo implica infatti la sospensione dell’attività professionale.
La normativa a tutela della maternità non consente applicazione parziale; in altre parole, se si continua a lavorare, è necessario ottemperare a tutti gli obblighi di legge, ivi compreso quello della formazione a garanzia di un’attività sempre aggiornata.
Mi è stata conferita una borsa di studio di ricerca, posso richiedere l’esonero dall’obbligo formativo ECM per il periodo della sua durata?
No, il conferimento di una borsa e/o assegno di studio di ricerca al momento non è incluso tra le casistiche previste dalla normativa per richiedere l’esonero dall’obbligo formativo ECM.
Sono pensionato e non esercito in nessuna forma la professione (al massimo rilascio una ricetta a favore di mia moglie) e voglio mantenere la mia iscrizione all’Albo. Rimango comunque sottoposto all’obbligo formativo ECM?
No. Il Manuale del Professionista Sanitario prevede la possibilità di presentare richiesta di esenzione dall’obbligo formativo ECM per i professionisti sanitari in pensione con esercizio saltuario della professione.
Ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui in premessa per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro (Delibera CNFC 04.02.2021).
Sono pensionato ma esercito la libera professione con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro motivo per cui, non avendone diritto, non ho presentato la richiesta di esenzione dall’obbligo formativo ECM. Ciò premesso, accedendo alla mia area personale del Co.Ge.A.P.S. mi ritrovo a me assegnata l’esenzione per pensionamento (dal 25.03.2023 anno in cui ho compiuto 70 anni) e, di conseguenza, i crediti acquisiti in questo periodo non mi vengono riconosciuti. Io non ho chiesto nulla e non credo che questa cosa sia corretta. Cosa devo fare?
Come previsto dalla delibera della CNFC del 14.12.2021, per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per pensionamento. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.
Dovrà quindi accedere alla Sua area personale del Co.Ge.A.P.S. e procedere con la rinuncia dell’esenzione a Lei attribuita d’ufficio, facendo ciò i crediti da Lei acquisiti in questo periodo Le verranno nuovamente conteggiati e riconosciuti.
Volevo sapere se posso accreditare l’attività formativa svolta sulle seguenti risorse/piattaforme, Up To Date e Medmastery, cui sono abbonato, e che ne segnalano la possibilità.
Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario prevede il riconoscimento ai fi-ni ECM delle attività formative non erogate da provider includendole nella fattispecie di “forma-zione individuale”; nello specifico l’attività formativa da Lei svolta può essere riconducibile all’at-tività di Autoformazione.
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di mo-nografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
Il professionista autocertifica l’impegno orario dedicato all’attività di autoformazione che deter-mina il numero di crediti attribuiti.
Per inoltrare la richiesta di riconoscimento crediti individuali per autoformazione dovrà accedere alla Sua area personale del Co.Ge.A.P.S., utilizzando SPID o CIE, utilizzare l’apposita sezione Crediti Individuali e selezionare la tipologia Autoformazione.
Quanti crediti possono essere riconosciuti per l’attività di autoformazione?
Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo individuale triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Ho svolto attività di tutoraggio in Francia per uno studente proveniente dall’Università degli Studi di Torino, posso richiedere il riconoscimento di crediti individuali per questa attività?
Si. Il Manuale del Professionista Sanitario pone disposizioni per le differenti tipologie di attività di tutoraggio ma non specifica eventuali limiti sullo svolgimento della suddetta attività in Italia o all’estero.
Come faccio a richiedere il riconoscimento di crediti individuali per corso di formazione svolto all’estero?
L’attività di formazione individuale svolta all’estero nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, rientra tra le attività formative riconosciute dall’attuale normativa come “formazione individuale” poiché la Lista Enti Esteri di Formazione risulta al momento ancora in fase di costituzione.
Il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero viene ridotto del 50%; é possibile richiedere il riconoscimento di tali crediti solo per attività formative svolte in modalità residenziale, come formazione sul campo o eventi blended.
Per inoltrare la richiesta di riconoscimento crediti individuali per formazione svolta all’estero dovrà accedere alla Sua area personale del Co.Ge.A.P.S., tramite SPID o CIE, utilizzare l’apposita sezione Crediti Individuali e selezionare la tipologia Crediti Esteri.
Come faccio a richiedere il riconoscimento di crediti individuali per corso estero svolto in modalità FAD?
In riscontro al quesito posto si comunica che le attività di formazione estere a distanza non possono costituire formazione individuale.
Devo segnalare un problema. Ho effettuato l’accesso alla mia area personale del Co.Ge.A.P.S. dove il mio obbligo formativo individuale per il triennio risulta pari a n. 105 crediti e seppur io abbia acquisito e risultino 113 crediti, il mio stato non è certificabile. Ho molte partecipazioni come Docente, Relatore o Moderatore a vari corsi ECM organizzati a livello nazionale; ho fatto richiesta di riconoscimento crediti individuali per le mie pubblicazioni, ricerche e autoformazione che faccio costantemente proprio per il mio ruolo di formatore. Cosa devo fare?
Se il numero dei crediti da Lei acquisito risulta maggiore rispetto al Suo obbligo formativo individuale triennale ma ciò nonostante il Suo stato risulta essere NON CERTIFICABILE questo è riconducibile al fatto che i crediti che Lei ha acquisito non abbiano soddisfatto la percentuale richiesta come Partecipante.
La normativa vigente vincola infatti il professionista sanitario ad assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Qual è l’obbligo formativo in materia di Radioprotezione? A chi è rivolto? E’ un obbligo formativo triennale o annuale?
In conformità con quanto esplicitato dall’art. 162 del D.Lgs 101 del 2020, i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua.
I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Le percentuali indicate, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale.
I crediti formativi utili al soddisfacimento dell’obbligo in materia di radioprotezione del paziente, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione (resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo individuale triennale)
Frequento un corso ma i crediti ECM risultano mancanti nella mia area personale del Co.Ge.A.P.S., cosa devo fare?
• Invio l’Attestato ECM all’Ordine cosicché provveda alla registrazione dei crediti mancanti? No
I provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento per inviare all’Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti.
Tale principio vale anche per i corsi di formazione a distanza, i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).
• Trascorso tale termine, procedo io con l’inserimento dei crediti mancanti dalla mia area personale del Co.Ge.A.P.S.? No
Se trascorso tale termine i crediti ECM continuano a risultare mancanti sul Co.Ge.A.P.S. è necessario rivolgersi al provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito, il professionista può richiedere l’inserimento manuale dei propri crediti al Co.Ge.A.P.S. (con specifica procedura informatica da eseguire), allegando le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider.
La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S.può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.
L’Ente accreditante, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizzerà o meno il Co.Ge.A.P.S. all’inserimento manuale.
Come posso ottenere l’Attestazione e la Certificazione di assolvimento dell’obbligo formativo ECM?
Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio.
Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.
Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS.
Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
In attuazione delle disposizioni in materia di decertificazione amministrativa, la certificazione rilasciata dall’Ordine in ordine al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo è valida e utilizzabile soltanto nei rapporti tra privati e non può essere prodotta alla pubblica amministrazione.
Il rilascio della certificazione ECM, in ottemperanza alla normativa vigente, è soggetto all’assolvimento dell’imposta di bollo determinata nella misura fissa di € 16,00. Il certificato potrà essere rilasciato in esenzione dall’imposta di bollo solo nei casi elencati nel d.P.R. 642/1972 Tabella Allegato B3 nonchè previsti da altre norme speciali. A tal fine è necessaria una sua richiesta specifica, con indicazione dell’uso e della disposizione di riferimento che esenta dall’imposta di bollo; tale norma deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.
Per il rilascio è necessario presentarsi presso gli uffici dell’Ordine muniti di:
1) Documento di riconoscimento in corso di validità
2) Marca da bollo da 16,00 euro.
Se impossibilitati al ritiro presso gli uffici, è possibile delegare altra persona, la quale potrà presentarsi presso gli uffici dell’Ordine munita di:
– documento di identità in corso di validità del soggetto delegato al ritiro;
– delega al ritiro del certificato del Sanitario, firmata in originale (in alternativa, la delega può essere inviata tramite pec al seguente indirizzo: segreteria.to@pec.omceo.it)
– fotocopia del documento di identità del Sanitario (delegante)
Dossier Formativo Individuale e di Gruppo.
La FNOMCeO ha deciso di riproporre anche per questo triennio l’attivazione del Dossier Formativo di Gruppo coinvolgendo tutti gli Iscritti, medici e odontoiatri.
La costruzione del precitato dossier consente ad ogni medico ed odontoiatra di acquisire in maniera automatica il bonus di 30 crediti riducendo l’obbligo formativo già nel triennio 23-25.
Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.
Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo.
Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua costruzione sono:
1) Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l’ufficio formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse;
2) Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
3) Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui al precedente punto 2.
Realizzazione del dossier formativo:
– Congruità del dossier formativo con la professione esercitata
– Coerenza – relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento – pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato (si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un dossier formativo)
Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista è quantificato, anche per il triennio 2023-2025, nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2023-2025 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra. Il dossier formativo di gruppo, per il singolo professionista deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza di cui alla precedente. Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.
Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto.
Sitografia:
- https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
- https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
- https://ape.agenas.it/comunicati/archivio-comunicati.aspx
- https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf
- https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2023/08/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti_acc.pdf
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;152~art39