La ricetta degli psicofarmaci deve essere su carta e in originale

FARMACI NON DEMATERIALIZZABILI: UNA CORRETTA PRESCRIZIONE

La Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 3 marzo 2022 fornisce le indicazioni applicative agli operatori per la corretta prescrizione dei farmaci.

Ad un anno dalla sua firma, riteniamo opportuno ricordare ai Colleghi che è possibile dematerializzare prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca) ripetibili e non ripetibili.

Restano tuttora escluse dalla dematerializzazione:

  • le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali ad azione psicotropa e stupefacente, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., fatti salvi i farmaci prescritti per la terapia del dolore di cui all’allegato III bis del testo unico DPR 309/90
  • le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali.

Ne consegue che tutte queste prescrizioni su ricetta bianca (ad es. prescrizioni di benzodiazepine) non possono essere accettate dal farmacista se scansionate e inviate tramite sistemi informatici. La corretta pratica prevede unicamente che il paziente acquisisca dal medico e consegni al farmacista la copia cartacea originale.