Le quattro sanzioni disciplinari odontoiatriche

Le quattro sanzioni disciplinari odontoiatriche

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri è un Ente di diritto pubblico, ricostituito con D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233, per la disciplina dell’esercizio della professione medica e odontoiatrica.

All’interno dell’Ordine esistono due Albi professionali: l’Albo dei Medici Chirurghi, al quale si iscrivono i laureati in medicina, e l’Albo degli Odontoiatri, istituito a seguito della Legge 24/07/1985 n. 409, dopo l’introduzione del corso di Laurea in Odontoiatria.

L’iscrizione all’albo degli odontoiatri è OBBLIGATORIA per tutti coloro che esercitano la professione odontoiatrica, siano essi laureati in odontoiatria siano essi laureati in medicina prima del 1985.

La mancata iscrizione all’albo odontoiatri equivale ad esercizio abusivo della professione.

La CAO, commissione albo odontoiatri, tra le varie funzioni esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo odontoiatri, con quattro possibili sanzioni, previste nell’art. 40 del D.P.R. 221/50,  esposte qui di seguito.

  1. Avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa
  2. Censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa
  3. Sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43
  4. Radiazione dall’Albo che impedisce l’esercizio della professione

Alle sanzioni previste dall’art. 40 si devono aggiungere:

Interdizione temporanea dall’esercizio professionale per un periodo non inferiore a un anno, introdotta dall’art. 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 in materia di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie che, al comma 1, testualmente prevede: “Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno”.
E’ importante notare che l’articolo 42, che prevede la radiazione per reati particolarmente gravi, deve essere ora letto alla luce delle pronunce della Commissione Centrale, della Corte di Cassazione e dei principi della Corte Costituzionale.

In sostanza, non è più legittimo prevedere un automatismo fra la condanna per i reati non colposi previsti dall’art. 42 e la radiazione. Il provvedimento di radiazione potrà certamente essere assunto, ma dovrà derivare dal normale svolgimento del procedimento disciplinare attraverso una motivata decisione.

Si ricorda infine che, anche in caso di radiazione, il sanitario potrà essere iscritto di nuovo all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri a condizione che siano trascorsi 5 anni dal provvedimento e che sia avvenuta la riabilitazione in caso di condanna penale.

Sospensione di diritto che non è il frutto di un procedimento disciplinare ma è una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di una pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale dell’iscritto.
E’ ovvio, infatti che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non può svolgere l’attività professionale, salvo che il giudice non lo autorizzi, in deroga, per motivi di necessità.

La sospensione di diritto viene inflitta automaticamente con il verificarsi di fattispecie tassativamente previste dalla legge.

L’art. 43, primo comma, del D.P.R 221/50 prevede testualmente:
Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:

  • la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
  • l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del Codice Penale;
  • La interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
  • L’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive preveduta dall’art. 215 del Codice Penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
  • l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province – divieto di frequentare osterie e (pubblici spacci di bevande alcoliche – esplulsione dello straniero dallo Stato).”

Trattandosi non di provvedimento emesso a seguito di valutazione disciplinare, bensì di applicazione automatica legata al verificarsi delle fattispecie previste della legge, la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere l’Albo professionale.
La sospensione di diritto può essere pronunciata solo a seguito di notizia ufficiale proveniente dalla competente autorità e dura fino a quando avrà effetto il provvedimento della magistratura.
Una volta cessato il provvedimento restrittivo, il sanitario potrà riprendere immediatamente la sua attività lavorativa.

Sospensione facoltativa, prevista dall’art. 43, comma 2, del D.P.R. 221/50, espressamente, prevede:
“Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dall’autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni”.

Si tratta di una sospensione cautelativa, che può essere pronunciata dalla competente Commissione disciplinare senza alcun limite temporale e senza pregiudicare la successiva azione disciplinare e le relative sanzioni.

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