Gli Igienisti dentali non possono aprire uno Studio autonomo

 

Tutto è partito dall’Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale e il Comune di Tavagnacco che avevano concesso un’autorizzazione sanitaria ad “uno studio per l’igiene dentale in forma autonoma, senza la contestuale presenza di un medico odontoiatra, o iscritto all’Albo degli Odontoiatri”.

Già il Consiglio di Stato aveva emesso un parere il 20 settembre 2023, chiarendo che “pur essendosi l’ordinamento evoluto, affrancando l’igienista dal rapporto di dipendenza e conferendo al medesimo autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.)», tale evoluzione non è arrivata sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra»

Ma  il ricorso proposto dalle Commissioni Albo odontoiatri delle Province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, dalla Commissione Albo odontoiatri della Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri Friuli-Venezia Giulia, dall’ANDI Regione Friuli-Venezia Giulia, e dall’AIO Friuli-Venezia Giulia, è stato accolto dal Ministero della Salute con il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 2024, basato sulla sentenza del 2020.

Il parere del Consiglio di Stato ribadisce che stando al profilo professionale, l’igienista dentale “svolge la sua attività professionale su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”, disposizione “evidentemente posta a tutela della salute dei pazienti, che non consente «margini esegetici tali da giungere a conclusioni diverse, la cui percorribilità non può che rimettersi alla ponderata scelta del legislatore, ove l’evoluzione e l’approfondimento dei percorsi formativi, l’affinamento e la sicurezza delle tecniche di intervento ne lascino intravedere i presupposti secondo la migliore scienza ed esperienza”.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il ricorso sia fondato e che l’atto con esso impugnato vada annullato”.

Dunque gli igienisti dentali NON possono aprire uno Studio autonomo.

 

DECRETO Presidente della Repubblica – 22.02.2024