Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni Professionali

L’equo compenso nella nuova legge viene definito dall’articolo 1 e si tratta nello specifico della corresponsione di una retribuzione che sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale e conforme ai compensi previsti per alcune categorie di lavoratori.

Approvata definitivamente alla Camera il 12 aprile 2023 la proposta di legge sull’equo compenso

https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/disciplina-dell-equo-compenso.html

con lo scopo di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Dunque l’equo compenso è legge ma permangono molti dubbi per l’odontoiatria, a cominciare dai tariffari di riferimento.

Ad oggi la FNOMCeO, sebbene abbia già a suo tempo stilato una bozza di mansionario e tariffario, non ha ancora ufficializzato i tariffari minimi, peraltro richiesti da tempo anche in ambito medico legale da utilizzare per i risarcimenti legati al contenzioso, tariffari di riferimento che la normativa affida per la loro definizione agli Ordini professionali. Riguardo a questo punto il presidente CAO Raffaele Iandolo ci ricorda che questi saranno stabiliti per decreto, su indicazione degli Ordini, e aggiornati con scadenza biennale. In ogni caso sarà la CAO a elaborare delle indicazioni per stabilire la congruità del costo della prestazione fornita dal professionista.

Altro punto critico per gli odontoiatri sono i contratti stipulati per la collaborazione con assicurazioni e fondi integrativi. Infatti la possibilità di esercitare l’attività odontoiatrica attraverso le società di capitale e non solo delle StP come invece per le altre professioni, potrebbe comportare da parte di assicurazioni e fondi la scelta di abbandonare le convenzioni con gli studi odontoiatri tradizionali per orientarsi verso le società in mano al capitale, quindi non sotto il controllo dell’Ordine e quindi non tutelate da questa legge, come è il caso dei Poliambulatori e delle Catene.

La normativa non solo rende nullo il contratto tra professionista ed impresa se non rispetta il compenso minimo ma prevede anche la sanzione da parte dell’Ordine per il professionista che firma contratti con compensi al di sotto di quella soglia.

La CAO nazionale apprezza che la norma coinvolga gli Ordini nel dare un parere di congruità sul pagamento, così come il fatto che sia il direttore sanitario il responsabile della verifica della corretta applicazione dell’equo compenso ai collaboratori, ma definisce critico il sistema sanzionatorio perché blando nei confronti dei committenti inadempienti e severo nei riguardi dei professionisti tutt’altro che tutelati.

È vero che qualora il professionista percepisca corrispettivi inferiori a tale soglia egli potrà impugnare il contratto o la convenzione che regola i rapporti con il committente attraverso un’azione giudiziale presso il tribunale competente. Ma è altrettanto vero che questo farà scattare in automatico l’obbligo da parte dell’Ordine di comminare una sanzione disciplinare al professionista. Quindi il diritto di ricevere un compenso che rispetta i parametri indicati passa attraverso una “autodenuncia” che invece di sanzionare il committente inadempiente penalizza proprio il professionista sottopagato, attraverso un’inversione delle responsabilità.

Il presidente Iandolo auspica che, nella stesura dei vari decreti attuativi e dei provvedimenti che la norma prevede di realizzare per la sua piena applicazione, vengano chiariti alcuni passaggi permettendo di superare alcune delle criticità che ad oggi sono già emerse.

Alleghiamo la nota inviata dalla CAO nazionale ai presidenti provinciali CAO per illustrare gli articoli della legge sull’equo compenso, che esprime dubbi verso un provvedimento che interesserà una parte ridotta della professione e che viene ritenuta un’occasione persa soprattutto nei confronti dei giovani odontoiatri che dovrebbero essere tutelati più di altri, proprio perché come collaboratori sono il vero anello debole.

 

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