Vademecum Procedimenti Disciplinari FNOMCeO

VADEMECUM PROCEDIMENTI DISCIPLINARI FNOMCEO

NORMATIVA

POTERE DI INIZIATIVA

COMPETENZA

 

Il Vademecum sui Procedimenti Disciplinari predisposto dalla FNOMCeO nasce dalla necessità di fornire una guida teorico-pratica agli Ordini per l’applicazione delle norme che disciplinano le singole fasi che compongono il procedimento disciplinare, a partire dall’acquisizione della “notizia del fatto” fino ad arrivare alla “esecutività della sanzione”.

 

NORMATIVA

Art.3 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233: attribuisce al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

N.B. L’art. 6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409 che ha istituito la professione di odontoiatra ha, però, profondamente modificato il quadro normativo, attribuendo, disgiuntamente, la competenza disciplinare alla Commissione per gli Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e alla Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri.

Art.15 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233: attribuisce al Comitato Centrale della Federazione Nazionale l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti i Consigli Direttivi degli Ordini.

N.B. L’art.6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409 che ha istituito la professione di odontoiatra ha, però, profondamente modificato il quadro normativo, attribuendo, disgiuntamente, la competenza disciplinare alla Commissione per gli Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e alla Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri istituite presso la FNOMCeO.

Capo IV D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (artt. 38-77): disciplina il procedimento disciplinare e prevede le relative sanzioni.

Art.8 Legge 5 febbraio 1992, n. 175: ha introdotto la sanzione disciplinare della interdizione temporanea dalla professione per un periodo non inferiore a un anno nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie che prestano il proprio nome o la propria attività allo scopo di permettere o agevolare l’esercizio abusivo della professione.

 

Il Codice di Deontologia Medica.

I limiti e gli ambiti disciplinari derivanti dal Codice di Deontologia Medica sono identificati nei primi due articoli del Codice stesso:

Art.1 Definizione

“Il Codice di deontologia medica identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.

Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.”.

Art.2 Potestà disciplinare

“L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale. Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice”.

 

POTERE DI INIZIATIVA

Gli organi titolari del potere di iniziativa disciplinare sono i seguenti:

  • Il Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo dei MediciChirurghi per i comportamenti, apprezzabili disciplinarmente, tenuti dagli iscritti all’Albo dei medici chirurghi
  • Il Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatriper i comportamenti, apprezzabili disciplinarmente, tenuti dagli iscritti all’Albo degli odontoiatri
  • Il Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi della Federazioneper i comportamenti, apprezzabili disciplinarmente, tenuti dai componenti medici dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dai componenti medici dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Ordini
  • Il Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri della Federazioneper i comportamenti, apprezzabili disciplinarmente, tenuti dai componenti odontoiatri dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e delle Commissioni odontoiatriche provinciali e dai componenti odontoiatri dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Ordini
  • Il Presidente della Commissione Centraleper i comportamenti, apprezzabili disciplinarmente, tenuti dai membri della CAM e della CAO della Federazione, dei membri della medesima Commissione Centrale designati dalla Federazione e dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOMCeO F)
  • Il Ministro della Salute
  • Il Procuratore della Repubblica. È importante sottolineare che quando l’iniziativa disciplinare sia promossa dal Ministro della Salute o dal Procuratore della Repubblica, la competente Commissione ordinistica è obbligata ad aprire il procedimento disciplinare. Questo non vuol dire che la Commissione perde la propria autonomia nello svolgere il giudizio che, anche in questi casi, può essere di assoluzione. Il Ministro della Salute ed il Procuratore della Repubblica non hanno infatti possibilità di intervenire nel procedimento ma il loro intervento potrà limitarsi soltanto nella proposizione del ricorso alla Commissione Centrale al termine del procedimento svolto dall’Ordine.

COMPETENZA

Gli iscritti all’Albo dei Medici e a quello degli Odontoiatri sono assoggettati alla potestà disciplinare delle rispettive Commissioni ordinistiche.

In caso di doppia iscrizione del professionista, qualora il fatto da cui scaturisce il procedimento disciplinare sia attinente solo ad una delle due specifiche professioni, sarà competente la relativa Commissione, se invece il fatto riguarda genericamente l’attività professionale, saranno competenti entrambe le Commissioni, medica e odontoiatrica, le quali provvederanno ad avviare autonomamente due distinti procedimenti disciplinari.

Unica eccezione alle regole della competenza per territorio e per materia è quella che concerne gli iscritti agli Albi che siano anche componenti medici e/o odontoiatri dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e/o membri delle CAO provinciali non facenti parte dei Consigli stessi, i quali sono, ovviamente, sottratti alla competenza disciplinare degli organi di cui fanno parte.

Per questa ragione la competenza disciplinare viene attribuita in questi casi alle Commissioni per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e/o degli Odontoiatri costituite presso la FNOMCeO.

La medesima “ratio” comporta la soggezione dei componenti gli organi collegiali della Federazione e dei componenti designati dalla FNOMCeO nella Commissione Centrale al giudizio della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

Un caso particolare riguarda i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dei singoli Ordini Provinciali. È discusso in dottrina se tali sanitari siano soggetti alla competenza disciplinare degli Ordini provinciali o a quella degli Organi della Federazione Nazionale.

La giurisprudenza tace in materia e la dottrina appare divisa. Sembra preferibile, però, un’interpretazione evolutiva del disposto delle lettere f) e g) degli artt. 3 e 15 del D.Lgs.C.P.S. 233/1946, attribuendo la competenza rispettivamente alle Commissioni della Federazione e della Commissione Centrale. Tale soluzione sembra pienamente corretta laddove il presunto illecito disciplinare non abbia alcuna relazione sugli specifici compiti di verifica sulla regolarità delle entrate e delle uscite di bilancio, tipici dei revisori dei Conti.

Quando, invece, la presunta violazione deontologica riguardi le specifiche funzioni attribuite ai revisori dei conti, potrebbe ipotizzarsi una competenza esclusiva della CCEPS per evitare possibili conflitti di interesse, sia con i Consigli direttivi degli Ordini, sia con il Comitato Centrale della Federazione. Tale soluzione non ha un definito aggancio normativo e pertanto dovrà essere verificata anche con l’apporto del Ministero vigilante.

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