Pubblicità sanitaria: breve storia dal 1992 al 2019

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 175 dall’art. 4 all’art. 10
  • Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21
  • Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2 (c.d. Legge Bersani)
  • Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138 art.3, comma 5, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n.148
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012n.137, art. 4
  • Codice Deontologia Medica del 2014con modifiche del2016, articoli 54, 55 e 56
  • Legge di bilancio 2019, art.1 commi 525 e 536

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 dall’art. 4 all’art. 10

La prima disposizione legislativa da menzionare è quella della legge 5 febbraio 1992, n.175

concernente “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle

professioni sanitarie”. Tale legge, fortemente voluta dalla Federazione e dagli Ordini, disciplinava in modo forse troppo rigoroso, il tema dei messaggi di pubblicità sanitaria limitandoli soltanto alla menzione dei titoli di studio, dei titoli accademici, dei titoli di specializzazione e di carriera, prevedendo come mezzi di comunicazione soltanto le targhe, le inserzioni sui giornali e le emittenti radiotelevisive. Il messaggio era comunque soggetto ad autorizzazione comunale previo nulla osta dell’Ordine provinciale di appartenenza.

 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21

Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) concerne i

dispositivi medici e, con l’art. 21, ne vieta la pubblicità e ne consente la vendita soltanto su

prescrizione medica, secondo le disposizioni adottate con Decreto del ministro della Sanità.

 

Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2

La normativa di cui alla legge 175/1992 è stata parzialmente abrogata dalla legge 4 agosto 2006 n.

248, art. 2 (c.d. Legge Bersani). La giurisprudenza ha poi successivamente chiarito che tale

abrogazione riguardava soltanto i primi tre articoli della legge 175/92 con particolare riferimento alla eliminazione della procedura autorizzativa preventiva del messaggio pubblicitario.

 

Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

Nel quadro normativo che si sta cercando di delineare deve poi essere citato il D.L. 13 agosto 2011,

  1. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n, 148, che stabilisce all’art.3 la legittimità della pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

 

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4

Successivamente con D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 si emanava il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali così come previsto dalla normativa, appena citata, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Nel D.P.R. all’art. 4: 

comma 1 E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professioni, la struttura dello studio professionale e di compensi richiesti per le prestazioni.

comma 2 La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

 

Codice Deontologia Medica del 2014 con modifiche del 2016, articoli 54, 55 e 56

Per completare il quadro normativo è poi necessario fare riferimento al Codice di Deontologia medica e alla modifica degli articoli concernenti la disciplina della pubblicità sanitaria approvati dalla Federazione dopo la nota vicenda relativa al contenzioso con l’Antitrust. Si riportano di seguito gli articoli 54, 55 e 56 del Codice di Deontologia medica.

 

Art. 54 – Esercizio libero professionale

Onorari e tutela della responsabilità civile Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio

professionale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla

complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la

qualità e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente alla persona assistita

l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. In armonia

con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale. Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

 

Art. 55 – Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni

 

Art.56 – Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel

perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto

esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni. La pubblicità informativa sanitaria, con

qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione

medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai

equivoca, ingannevole e denigratoria. È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle

prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo

sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da

alimentare attese infondate e speranze illusorie. Spetta all’Ordine professionale competente per

territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole

deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

 

Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536

Infine si evidenziano le ultime disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2019 ed in particolare

i commi 525 e 536 dell’art. 1 della legge di cui trattasi.

Art.1 comma 525.

“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.”

Nell’allegare i predetti due commi la FNOMCeO sottolinea che le nuove disposizioni (v. comma 525)sostanzialmente distinguono la comunicazione informativa dalla pubblicità commerciale che diviene sostanzialmente vietata in campo sanitario, proibendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente a tutela della salute, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

 

Art.1 comma 536.

“In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Il comma 536 stabilisce che, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 525,

gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive federazioni,

procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti, segnalando tali

violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei

provvedimenti sanzionatori di competenza. Si tratta di nozioni sostanziali che restituiscono agli Ordini piena responsabilità nella valutazione dei messaggi della comunicazione informativa non in linea con le regole della correttezza deontologica. Resta però da dare pratico significato e piena attuazione ai compiti attribuiti all’Autorità garante nelle comunicazioni, individuata quale Autority competente ad intervenire, anche in via repressiva, sulle eventuali violazioni delle regole delineate dai commi 525 e 536.

 

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