Procedimento disciplinare – Astensione e Ricusazione

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

 

L’art. 64 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: “I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto”.

N.B. I casi di astensione e ricusazione riguardano, ovviamente, i componenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, competenti a svolgere i procedimenti disciplinari.

L’art. 64 fa espresso rinvio all’art. 51 del codice di procedura civile, che elenca i casi nei quali i componenti degli organi giurisdizionali hanno l’obbligo di astenersi.

Secondo l’art. 51, comma 1, c.p.c. “Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuna dei suoi difensori

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”.

Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i componenti degli organi disciplinari devono astenersi o possono essere oggetto di ricusazione da parte del privato, ai sensi dell’art. 52 del c.p.c.

I giudici disciplinari, come recita l’art. 64 del D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto.

Oltre ai casi di astensione obbligatoria appena elencati, l’art. 51, comma 2, del c.p.c. prevede che: “In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore”.

Tale norma, che prevede l’istituto dell’astensione facoltativa, è ritenuta dalla Commissione Centrale pacificamente applicabile anche alle procedure disciplinari. La valutazione discrezionale dei motivi di astensione in questa ipotesi incontra un limite nella verifica che deve svolgere lo stesso collegio giudicante e alle cui decisioni il sanitario deve attenersi.

Recentemente pubblicati