Inizio Del Procedimento Disciplinare – fissazione della seduta

INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

FISSAZIONE DELLA SEDUTA DI GIUDIZIO NOTIFICA DEGLI ADDEBITI CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DECISIONE

 

Dopo aver svolto l’audizione di cui all’art. 39 del D.P.R. 221/50 ed aver inviato il verbale stesso alla competente Commissione, la questione disciplinare verrà inserita fra i punti all’ordine del giorno della competente Commissione.

In sede di Commissione, il Presidente riferirà sulla vicenda lasciando alla Commissione stessa il compito di deliberare o meno l’apertura del procedimento disciplinare.

Le decisioni che potrà assumere la Commissione possono, al riguardo, essere soltanto tre:

  1. delibera di non aperturadel procedimento disciplinare (archiviazione)
  2. delibera di incarico al Presidente di svolgere ulteriori attività istruttorie
  3. delibera di aperturadel procedimento disciplinare

La Commissione non è chiamata ad esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza o meno del sanitario ma deve limitarsi ad accertare se, in base all’istruttoria già svolta, esistano i presupposti per dar luogo ad un procedimento disciplinare.

N.B. dal momento dell’apertura del procedimento disciplinare, il sanitario interessato non ha più diritto di trasferirsi ad altro Ordine, né a cancellarsi, fino al termine del procedimento stesso (artt. 10, comma 2, e 11, D.P.R. 221/50).

La deliberazione di apertura del procedimento disciplinare deve essere comunicata, a cura del Presidente, al sanitario interessato, al Ministro della Salute e alla Procura della Repubblica competente per territorio (v. art. 49, comma 1, D.P.R. 221/50).

 

Fissazione della seduta di giudizio e Notifica degli addebiti

Ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. 221/50, dopo la deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore, incaricato di illustrare agli altri componenti della Commissione, durante la seduta di giudizio, la questione oggetto del procedimento e provvede (in tempi ragionevolmente brevi ma non esistono termini prescrizionali) a notificare all’interessato, tramite lettera raccomandata o tramite PEC:

  1. a) la menzione circostanziata degli addebiti
  2. b) il termine, non inferiore a 20 giorni e prorogabile su richiesta dell’interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte
  3. c) l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare
  4. d) l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel termine di cui alla lettera b) l’interessato può chiedere di essere sentito.

È particolarmente importante indicare con estrema cura gli addebiti, ricordando che il giudizio dovrà poi essere svolto solo sulla base degli addebiti stessi senza alcuna possibilità di contestare fatti diversi, non esplicitamente menzionati tra gli addebiti. Si ritiene che la responsabilità di indicare in modo circostanziato gli addebiti spetti alla Commissione nel suo complesso. Il Presidente, infatti, che firma la lettera raccomandata di cui trattasi, si limiterà a riportare la decisione al riguardo già assunta dalla Commissione al momento della apertura del procedimento disciplinare.

È importante chiarire, inoltre, che deve essere assolutamente rispettato il termine di 20 giorni fra l’invio della lettera e la celebrazione del procedimento disciplinare. Tale termine non può essere ridotto, onde consentire al sanitario di apprestare al meglio la sua difesa, prendere visione degli atti relativi al suo deferimento e produrre le proprie controdeduzioni.

Entro tale termine il sanitario può chiedere di essere sentito dal Presidente e anche chiedere una proroga ulteriore prima della celebrazione del giudizio.

Si raccomanda l’assoluta osservanza di questo termine, considerando che si è nel campo della tutela del diritto della difesa espressamente garantito dalla Costituzione.

A questo riguardo, anche se l’art. 39 del D.P.R. 221/50 non lo prevede espressamente, è opportuno comunicare nella lettera che il sanitario può farsi assistere da un avvocato e/o da un esperto legale.

 

Celebrazione del giudizio

Trascorsi i 20 giorni dall’invio della lettera di addebito, nel luogo nel giorno e nell’ora fissata, la Commissione si riunisce per la celebrazione del procedimento disciplinare. È da notare che per la validità della riunione è sufficiente che intervenga la maggioranza semplice dei componenti la Commissione stessa.

Accade a volte, anche se dovrebbe essere evitato, che la seduta della Commissione non si esaurisca in una unica giornata, ma che occorra procedere ad aggiornamento della seduta stessa. Questa situazione non comporta di per sé nullità del procedimento e della relativa decisione ma è necessario che rimanga immutata la composizione del Collegio giudicante per il principio dell’unicità del giudice.

Da un punto di vista procedurale, la seduta si apre con l’esposizione da parte del relatore dei fatti addebitati, corredati dalle circostanze appurate nella fase istruttoria, limitandosi ad una esposizione obiettiva, senza anticipare alcun tipo di giudizio o valutazioni di merito.

Dopo l’intervento del relatore, deve essere data la parola all’incolpato che, come già evidenziato, può farsi assistere da un avvocato di fiducia e/o da un consulente tecnico. È qui il caso di ricordare che la Commissione, nella seduta di giudizio, invece, non può farsi assistere da alcun esperto legale, considerando che svolge un ruolo giudicante e che quindi il suo comportamento deve essere improntato all’assoluta imparzialità.

Dopo l’intervento dell’incolpato e le eventuali domande, la Commissione fa uscire l’incolpato stesso e il suo avvocato e/o esperto legale, se presente, e procede ad assumere la decisione.

La decisione è presa a maggioranza di voto e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La seduta disciplinare non è pubblica e pertanto non possono assistere componenti diversi da quelli della Commissione di disciplina; non è ammessa, durante la seduta, la presenza neanche del personale dell’Ordine.

Della seduta disciplinare viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale devono essere riportati, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 221/50:

– il giorno, mese ed anno

– i nomi dei componenti il Collegio giudicante intervenuti

– il giudizio esaminato

– il provvedimento preso

Il dispositivo della decisione deve essere riportato nel verbale.

 

La decisione

La decisione è, da un punto di vista formale, una vera e propria sentenza e, secondo l’art. 47 del D.P.R. 221/50, deve contenere, a pena di nullità

– la data in cui è stata adottata

– i fatti addebitati

– le prove assunte

– l’esposizione dei motivi

– il dispositivo

– la sottoscrizione di tutti i membri della Commissione presenti.

Mentre il verbale contenente il dispositivo della decisione può essere predisposto immediatamente e, dello stesso, può essere data lettura all’incolpato, la decisione è un atto formale più complesso e va redatta separatamente dal verbale cui poi sarà allegata.

È importante dedicare molta attenzione alla motivazione, che deve permettere di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento.

La motivazione deve, ovviamente, tener conto del caso di specie, delle circostanze accertate, delle prove assunte, delle difese svolte e di ogni altro elemento che sia emerso nel corso del procedimento. Importante è osservare che la decisione deve tener conto solo dei fatti addebitati e, qualora fossero esaminati altri fatti idonei ad una valutazione disciplinare, si dovrebbe dar luogo ad un altro procedimento, tenendo comunque presente che nessuno può essere sottoposto due volte a procedimento disciplinare per lo stesso fatto.

Per quanto concerne la sottoscrizione di tutti i componenti della Commissione va evidenziato che la norma regolamentare è da ritenersi superata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 323/2001 in base alla quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal Presidente e dall’estensore (v. anche CCEPS dec. nn. 201/2001 e 61/2002).

Il provvedimento deve essere pubblicato mediante deposito dell’originale negli Uffici di Segreteria, che provvedono a notificare copia all’interessato.

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 221/50 anche dell’esito del giudizio disciplinare viene data comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, al Ministro della Salute e al Procuratore della Repubblica e, qualora il sanitario rivesta incarico di pubblico dipendente, anche agli Enti datori di lavoro (ASL – Ospedali ecc.).

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