Esecutività dei provvedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo:

– quando sia trascorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 53 del D.P.R. 221/50 senza che sia stato proposto ricorso alla CCEPS

– quando sia stato proposto ricorso alla CCEPS e questo venga respinto.

N.B. Occorre sottolineare che i termini previsti nei procedimenti disciplinari sono soggetti alla normativa concernente gli ordinari procedimenti giudiziari per quanto riguarda la loro sospensione nel periodo feriale. In sostanza, i termini sono interrotti dal 1° agosto al 15 settembre (ad esempio, un termine iniziale che parte dal 20 luglio, decorsi i primi 11 giorni, ricomincerà a decorrere dal 16 settembre). Mentre nelle ipotesi di irrogazione della sanzione dell’avvertimento e della censura non si pone il problema, diverso è il caso di irrogazione della sospensione dall’esercizio professionale e dell’interdizione ex art. 8 della L. 175/1992, allorché il ricorso proposto dall’interessato venga respinto dalla CCEPS.

In tali casi, ci si è chiesti se l’esecuzione della sanzione debba iniziare dalla notificazione del provvedimento di rigetto all’interessato o se spetti all’Ordine fissarne la decorrenza. La Commissione Centrale ha chiarito che l’esecuzione del provvedimento sanzionatorio è subordinata alla tutela del pubblico interesse, ragion per cui, affinché la sanzione sia da considerarsi esecutiva, è necessario che l’Ordine, una volta comunicatogli il provvedimento di rigetto, stabilisca la decorrenza della sanzione e, nel caso della sospensione, l’inizio e la fine della stessa.

Diverso è il caso della radiazione, che diventa esecutiva con la notifica all’interessato e alle autorità della decisione della CCEPS di rigetto del ricorso, senza la necessità di ulteriori atti da svolgere da parte dell’Ordine.

Durante il periodo di sospensione o di radiazione al sanitario è inibito l’esercizio della professione, altrimenti sarebbe perseguibile penalmente per il reato di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p. Malgrado l’intervenuta esecutività del provvedimento sanzionatorio, al professionista è riconosciuta la possibilità del ricorso in Cassazione che non ha, comunque, effetto sospensivo.

Si ritiene infine che, poiché la legge istitutiva (art. 3, comma 1, lett. a) attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di tenere l’Albo professionale, spetti al Consiglio Direttivo stesso stabilire la data di inizio e di fine degli effetti del provvedimento disciplinare di sospensione. Sebbene esista una diversa interpretazione che afferma la immediata esecutività del provvedimento di sospensione non appena all’interessato viene notificato il provvedimento di rigetto del ricorso presentato alla CCEPS, sembra preferibile la tesi tradizionale che attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di determinare, senza indugio, il periodo di sospensione e di comunicarlo all’interessato e agli Enti previsti dalla legge.

Recentemente pubblicati