Posizione del Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino su tempari ed autonomia professionale

L’Ordine, in quanto organo sussidiario dello Stato, la cui primaria funzione è la tutela dei cittadini e della salute pubblica nella sua accezione più estesa, accoglie con molto favore l’autorevole presa di posizione della magistratura che dà definitiva risposta alle istanze degli Ordini e dei sindacati medici, nonché delle associazioni dei cittadini. Si ribadisce quindi che il tempo di cura è un fattore determinante per l’efficacia di qualsiasi atto medico: non può che essere personalizzato a partire dal tempo di ascolto che ne è prerequisito fondamentale.

Nel rapporto di cura si crea quella alleanza terapeutica che permette il superamento anche del clima di diffidenza e di ostilità verso il personale sanitario di cui purtroppo sono piene le cronache.

Il contesto. Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Siena il 14.07.2017, aveva espresso una mozione contraria alle iniziative di alcune Regioni volte a definire per ogni prestazione medica un tempo prestabilito, rigido e non calibrato sulle condizioni dei diversi pazienti e sulle esigenze cliniche dei medici specialisti.

A tale documento, non ha fatto seguito né il ritiro delle iniziative contestate, né l’apertura di un tavolo di confronto, addirittura ostentate come strumento indispensabile per la riduzione delle liste d’attesa. In seguito all’imposizione del tempario per le visite e prestazioni con il Decreto n. U00239 del 28 giugno 2017 emesso dal Presidente della Regione Lazio n.q. di Commissario ad Acta, senza preventivo confronto con le rappresentanze istituzionali della categoria, il SUMAI ha presentato ricorso al TAR Lazio volto all’annullamento dello stesso per le seguenti motivazioni:

  1. a) violazione dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale prevedrebbe una riserva di regolamentazione pattizia (contrattazione collettiva) con riguardo alla organizzazione del lavoro del personale medico in questione (specialisti ambulatoriali);
  2. b) violazione dell’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria (specialistica ambulatoriale) quadriennio normativo 2015, il quale prevedrebbe una determinata autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite;
  3. c) difetto di motivazione e di istruttoria nella parte in cui l’intimata amministrazione regionale avrebbe acriticamente recepito, ai fini della predisposizione del provvedimento, tempari e analoghi documenti già elaborati da altre amministrazioni regionali.

In data 29 Maggio 2018, con sentenza 6013, il suddetto TAR accoglieva le ragioni del ricorrente con conseguente annullamento del decreto.

Il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino vigilerà affinchè nessuna iniziativa che limiti l’autonomia dei propri iscritti, possa frapporsi, imponendo tempistiche predeterminate e non condivise, nel rapporto medico-paziente.

Qui il documento del Consiglio dell’Ordine
https://www.omceo-to.it/00666/DOCS/pTk-document2018-12-21-142101.pdf