COMUNICATO STAMPA. Caso Durando: l’OMCeO di Torino si costituisce parte civile

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino (OMCeO) ha deliberato di costituirsi parte civile contro la Dott.ssa Durando. 

La vicenda nelle scorse settimane è stata seguita da cronache locali e nazionali: una donna torinese di 53 anni è deceduta a causa di un melanoma “curato” con rimedi ispirati alla nuova medicina germanica di Hamer su indicazione del suo medico di famiglia, e omeopata: Germana Durando.
Sul caso la procura di Torino ha avviato un’inchiesta e l’OMCeO di Torino, non appena venuto a conoscenza dei fatti, ha aperto una procedura disciplinare.
«Stiamo aspettando che la magistratura ci fornisca gli atti dell’inchiesta penale, materiale necessario per valutare la condotta del medico – ha  spiegato il Presidente dell’Ordine Guido Giustetto in un’intervista rilasciata a La Repubblica il 7 aprile – ma per legge occorre, anche in un caso così grave e apparentemente lampante, attendere una pronuncia di un giudice prima di trarre le nostre valutazioni», precisando di aver già contattato la Durando «per chiederle di fornire le sue spiegazioni».
La dottoressa è accusata di omicidio colposo per aver impedito alla paziente l’iter diagnostico e terapeutico che sarebbe stato necessario “sulla base delle più elementari scienze mediche” (così indica la perizia di medicina legale della procura) e di soppressione di atto pubblico per la sparizione della cartella clinica.  Il processo è previsto per l’estate.
Oggi, a indagini concluse, l’OMCeO di Torino chiarisce e ufficializza la propria posizione dichiarandosi parte civile contro l’imputata e fa luce sulle criticità di questa pratica alternativa priva di evidenza scientifica. L’OMCeO chiederà anche un risarcimento per il danno al decoro della Professione.
La dr.ssa Germana Durando praticando e diffondendo la nuova medicina germanica di Hamer, ha screditato l’immagine della professione con un ulteriore danno oltre a quello gravissimo recato alla paziente che è stata sottratta alle cure della medicina ufficiale e a trattamenti di riconosciuta efficacia.
«Le medicine non convenzionali – spiega Guido Giustetto – sono complementari, non sostitutive, della medicina ufficiale: come stabilisce con chiarezza l’art. 15 del Codice di Deontologia Medica, il medico può farvi ricorso “nel rispetto del decoro e della dignità della professione”. Inoltre, e questo è l’aspetto centrale della questione, “il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia”: ha dunque l’obbligo di capire tempestivamente quando sia il caso di interrompere i metodi non convenzionali eventualmente adottati e di ricorrere tempestivamente agli strumenti della medicina ufficiale, in modo da garantire al paziente le più idonee condizioni di sicurezza ed efficacia della cura. Anche l’art. 13, a tal proposito, è molto chiaro: “Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile calla comunità professionale e dall’autorità competente”. E ancora “Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete”».

 

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