Gravidanza e salute. Accorciati i tempi dell’astensione dall’esame di Stato

La normativa del DLgs 151/2001 per la tutela della sicurezza e della salute durante il periodo di gravidanza e gli obblighi del datore di lavoro previsti dal “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (DLgs 81/2008) garantiscono la sicurezza e la salute delle lavoratrici.
La valutazione dei rischi per i lavoratori dell’Ateneo ed equiparati (ad esempio studentesse del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e le dottoresse che debbono sostenere l’esame di stato) che operano all’interno di strutture sanitarie attesta un rischio potenziale. Nei confronti di tali soggetti si impongono le misure di tutela previste dalla normativa. Alcune dottoresse hanno però lamentato i limiti di una misura normativa che di fatto rallenta il percorso formativo-professionale.

Particolare attenzione è infatti rivolta al rischio biologico potenzialmente presente negli ambienti sanitari per il quale risulta impossibile definirne sistematicamente la presenza e l’entità.
A maggior ragione è impossibile escludere questo rischio biologico negli ambulatori dei medici di medicina generale, tenuto conto del fatto che i pazienti che accedono a tali strutture non sono (ancora) caratterizzati dal punto di vista clinico ed è quindi impossibile garantire una effettiva protezione per il rischio da agenti infettivi aerodispersi.
Questo determina la NON IDONEITÀ delle tirocinanti in gravidanza a frequentare i reparti ospedalieri e gli ambulatori dei Medici di Base (in analogia con quanto vige per il personale dipendente ed equiparato dell’Ateneo).

Le dottoresse a fronte di questa pur coerente impostazione normativa vedono rallentare il percorso formativo – professionale trovandosi di fronte ad una pesante rinuncia. L’OMCeO di Torino, insieme all’Università, ha accolto le loro istanze critiche e ha cercato la formulazione di un miglior adattamento normativo per venire incontro alle concrete e reali esigenze delle donne.

Pur tenendo fermo il concetto di non idoneità delle tirocinanti in gravidanza, a tutela comunque della loro salute e di quella del nascituro, si è valutato invece il periodo post partum ritenendo che per le tirocinanti puerpere NON si configuri una situazione di non idoneità nei 7 mesi dopo il parto, fatta salva, ovviamente l’astensione obbligatoria dal lavoro (in questo caso dal tirocinio) nei 3 mesi successivi al parto.

La frequenza del tirocinio in tale periodo può comunque ipoteticamente comportare un rischio, con la necessità delle conseguenti misure preventive (allattamento artificiale…). Si è deciso però di concedere alle candidate la facoltà di scegliere autonomamente se partecipare o meno al Tirocinio in tale periodo (i 4 mesi successivi ai primi 3 mesi dopo il parto, in cui, come già detto, l’astensione dal lavoro è obbligatoria) – per la concreta valutazione delle criticità del loro percorso ha affermato Guido Giustetto, Presidente Omceo Torino”. In questo modo si reintregrano 4 mesi di attività.

A questo proposito è necessario chiarire anche che per quanto riguarda il rischio da esposizione ad agenti biologici mentre durante la gestazione una eventuale infezione della madre espone il nascituro al rischio di danni potenzialmente gravi ed anche irreversibili, sia per gli effetti diretti di alcune infezioni, sia per i possibili effetti collaterali delle terapie che si rendessero necessarie per la gestante, nel periodo post partum non si configura tale evenienza. In tale periodo, invece, da un lato è possibile procedere ad un allattamento artificiale, dall’altro, è possibile prevenire anche la ipotetica trasmissione al neonato della malattia contratta dalla madre, mediante opportune misure di prevenzione, inclusa la possibilità (prevista per legge dal Decreto 151/2001 al Capo V, Articolo 32, comma 1) di affidare la cura del neonato al padre.

 

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