Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri”. (SALUTE) Codice:4.10/2013/2 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ,degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

 

Rep. Atti n.        54/CSR del 7 febbraio 2013                                 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

 

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la lettera pervenuta in data 7 gennaio 2013 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato il documento recante “Regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri”, approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 20 dicembre 2012, quale proposta di lavoro finalizzata al perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza;

 

VISTA la nota del 9 gennaio 2013 con la quale la proposta di lavoro di cui trattasi è stata trasmessa al Ministero della salute con la richiesta di far conoscere le proprie valutazioni al riguardo, nonché ogni eventuale documentazione;

 

VISTA la nota in data 18 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha comunicato di essere favorevole al perfezionamento di un accordo sul documento di cui trattasi;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 28 gennaio 2013, i rappresentanti del Ministero della salute hanno concordato con i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell’economia e delle finanze alcune modifiche del documento in parola;

 

VISTA la lettera del 30 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in parola, che recepisce quanto concordato nel corso della predetta riunione del 28 gennaio 2013;

 

VISTA la lettera in data 31 gennaio 2013 con la quale la predetta nuova versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la nota del 4 febbraio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto recante i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ,degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti;

 

VISTA la lettera in data 4 febbraio 2013, con la quale tale nuova versione è stata diramata;

 

VISTA la lettera in data 6 febbraio 2013, portata a conoscenza dei Ministeri interessati in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha avanzato una richiesta di modifica dello schema di accordo di cui trattasi;

 

VISTA la nota del 6 febbraio 2013, diramata in pari data alle Regioni e Province autonome, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto, che recepisce la richiesta di modifica avanzata dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione ;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

 

Considerati:

 

- la Risoluzione n. 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997, recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali e la Risoluzione n. 1206 del Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999, con le quali hanno invitato gli Stati membri sono stati invitati ad affrontare i problemi connessi all’utilizzo delle Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica ed insieme assicurare loro il più alto livello di sicurezza ed informazione corretta;

 

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la risoluzione WHO 56.31 del 28 maggio 2003, spinge gli Stati membri a formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle MNC, con particolare attenzione alla formazione del personale;

 

- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”;

 

- che si rende opportuno tutelare la libertà di scelta dei cittadini e quella di cura del medico e dell’odontoiatra, entrambe fondate su un rapporto consensuale e informato, sul rispetto delle leggi dello Stato e dei principi della deontologia professionale;

 

- che risulta necessario procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano comunque riservate alle competenze individuate dall’ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti;

 

- che si rende opportuno consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, affidando ai rispettivi Ordini professionali, competenti per territorio, l'attivazione e la gestione di appositi  elenchi di esperti distinti per professione e disciplina esercitata;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Art. 1 .

Campo di applicazione

 

1.         Il presente accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione.

2.         Ai compiti e alle attività previste dal presente accordo, si deve provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica.

3.         L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze.

4.         L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.

 

 

Art. 2

Definizioni

 

1.    L’Agopuntura è definita come Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato.

2.    La Fitoterapia è definita come Metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale.

3.    L’Omeopatia è definita come Metodo diagnostico e terapeutico,  basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana,  riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti.

 

 

Art. 3

Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia

 

1.    A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.

2.    Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all’incarico ricoperto.

 

 

Art. 4

Criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l’iscrizione negli elenchi

 

1.    Ai fini dell’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia deve essere effettuato, con  oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti  pubblici o privati accreditati alla formazione.

2.    Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:

a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.

b)  master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.

c)  è fatto obbligo di frequenza minima all’80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.

d)  il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.

e)  al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l’iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.

f)   gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.

g)  la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

 

 

Art. 5

Obiettivi formativi dei corsi di formazione

 

1.    I corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.

2.    Gli obiettivi generali sono:

a)      conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;

b)      aspetti della relazione medico - paziente e con i  sistemi sanitari;

c)      relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della  medicina ufficiale, analizzando le indicazioni,  i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale;

d)      capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo;

e)      apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari;

f)        conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;

g)      conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;

h)       individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.

 

 

Art. 6

Metodologie formative

 

1.    Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.

2.    In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:

a)      lezioni frontali

b)      seminari/ attività di gruppo/ audit/ peer review

c)      formazione sul campo/tirocinio pratico

d)      tutoraggio

e)      studio individuale.

3.    La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti  Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.

 

 

Art. 7

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia

 

1.    Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.

2.    Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti.

3.    L’accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.

 

 

Art. 8

Indicazioni contro il conflitto di interesse

 

1.    Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione con agopuntura, fitoterapia e omeopatia e/o a “sponsorizzare” specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.

2.    Ai fini dell’accreditamento alla formazione i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dal presente accordo.

3.    Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono annualmente dichiarare assenza di conflitti di interessi;

 

 

Art. 9

Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.

 

1.    Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all’iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:

a)         il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni  di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente accordo;

b)         i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda  l’insegnamento  di tipo generale e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;

c)         i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;

d)         ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;

e)         i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all’elenco del medici esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza clinica;

f) i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti “docenti collaboratori”;

g)         I soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all’allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private;

h)         i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri corrispondente alla sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l’ente di formazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

Fase transitoria

 

1.    La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi  successivi alla data di stipula del presente Accordo.

2.    Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.

3.    In fase transitoria, per l’ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)   attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;

b)   attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;

c)   attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);

d)   documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei.

4.    Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le  modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l’iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.

5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista.

 

 

 

 

                            IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE

                 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                 Dott. Piero Gnudi