Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri”. (SALUTE) Codice:4.10/2013/2 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i
criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e
dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei
medici chirurghi ,degli odontoiatri, dei medici
veterinari e dei farmacisti.
Rep. Atti
n. 54/CSR del 7 febbraio 2013
Nella odierna
seduta del 7 febbraio 2013:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
VISTA la lettera
pervenuta in data 7 gennaio 2013 con la quale il Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome ha inviato il
documento recante “Regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della
fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri”,
approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 20 dicembre 2012, quale
proposta di lavoro finalizzata al perfezionamento di un apposito accordo in
questa Conferenza;
VISTA la nota del 9
gennaio 2013 con la quale la proposta di lavoro di cui
trattasi è stata trasmessa al Ministero della salute con la richiesta di far
conoscere le proprie valutazioni al riguardo, nonché ogni eventuale
documentazione;
VISTA la nota in data
18 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha comunicato di essere favorevole al perfezionamento di un accordo sul
documento di cui trattasi;
CONSIDERATO
che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 28 gennaio 2013, i
rappresentanti del Ministero della salute hanno concordato con i rappresentanti
delle Regioni e del Ministero dell’economia e delle finanze alcune modifiche
del documento in parola;
VISTA la lettera del 30 gennaio 2013 con la
quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del
documento in parola, che recepisce quanto concordato nel corso della predetta
riunione del 28 gennaio 2013;
VISTA la lettera in data 31 gennaio
2013 con la quale la predetta nuova versione è stata diramata alle Regioni e
Province autonome;
VISTA la nota del 4 febbraio 2013 con la
quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello
schema di accordo indicato in oggetto recante i criteri e le modalità per la
certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura,
della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ,degli
odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti;
VISTA la lettera in data 4 febbraio 2013, con la quale tale
nuova versione è stata diramata;
VISTA la lettera in data 6 febbraio 2013, portata a
conoscenza dei Ministeri interessati in pari data, con la quale
VISTA la nota del 6 febbraio 2013, diramata in pari data
alle Regioni e Province autonome, con la quale il Ministero della salute ha
inviato la definitiva versione dello schema di accordo
indicato in oggetto, che recepisce la richiesta di modifica avanzata dalla
Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione ;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti
delle Regioni e Province autonome hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’accordo;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti
termini:
Considerati:
- la Risoluzione n. 75 del
Parlamento Europeo del 29 maggio 1997, recante lo Statuto delle Medicine Non
Convenzionali e la Risoluzione n. 1206 del Consiglio d’Europa del 4 novembre
1999, con le quali hanno invitato gli Stati membri
sono stati invitati ad affrontare i problemi connessi all’utilizzo delle
Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini la più ampia
libertà di scelta terapeutica ed insieme assicurare loro il più alto livello di
sicurezza ed informazione corretta;
- che l'Organizzazione Mondiale della
Sanità, con
- il decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”;
- che si
rende opportuno tutelare la libertà di scelta dei
cittadini e quella di cura del medico e dell’odontoiatra, entrambe fondate su
un rapporto consensuale e informato, sul rispetto delle leggi dello Stato e dei
principi della deontologia professionale;
- che risulta
necessario procedere alla certificazione di qualità della formazione in
agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti
minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a
qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano
comunque riservate alle competenze individuate dall’ordinamento statale ai
medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti;
-
che si rende opportuno consentire ai cittadini di accedere
alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura,
fitoterapia e omeopatia, affidando ai rispettivi Ordini professionali,
competenti per territorio, l'attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti distinti per professione e
disciplina esercitata;
SI CONVIENE
Art. 1 .
Campo di applicazione
1.
Il
presente accordo ha come oggetto la formazione dei
medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e
l’Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto
esercizio della professione.
2.
Ai compiti e alle attività previste dal presente accordo, si
deve provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3.
L’Agopuntura,
la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e
responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra
professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le
rispettive competenze.
4.
L’Agopuntura,
la Fitoterapia e l’Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura
e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la
promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.
Art. 2
Definizioni
1. L’Agopuntura
è definita come Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in
ben determinate zone cutanee per ristabilire l’equilibrio di uno stato di
salute alterato.
2. La Fitoterapia è definita come Metodo
terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed
estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici
epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all'interno
di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla
medicina ufficiale.
3. L’Omeopatia
è definita come Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma
la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo
stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono
comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come
specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti.
Art. 3
Elenchi dei medici chirurghi e degli
odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia
1. A
tutela della salute dei cittadini vengono istituiti
presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la
Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.
2. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali
istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline
oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati
nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all’incarico
ricoperto.
Art. 4
Criteri della
formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l’iscrizione negli
elenchi
1. Ai fini dell’iscrizione agli elenchi
istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano
l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia deve essere
effettuato, con oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti pubblici o privati accreditati alla
formazione.
2. Il percorso formativo in agopuntura,
fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:
a) durata di almeno 400 ore di
formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno
il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della
disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale
e la formazione guidata.
b) master
universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
c) è
fatto obbligo di frequenza minima all’80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
d) il
percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame
teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
e) al
termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai
soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in
conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l’iscrizione del
professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
f) gli
insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in
oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione
teorica.
g) la
Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione
didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà
essere realizzata in conformità alla normativa vigente.
Art. 5
Obiettivi formativi dei corsi di formazione
1. I
corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia,
omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi
specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.
2. Gli
obiettivi generali sono:
a) conoscenza dei principi fondamentali della
singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la
contraddistinguono;
b) aspetti della relazione medico - paziente e
con i sistemi sanitari;
c) relazione tra la singola disciplina e il
metodo clinico della medicina ufficiale,
analizzando le indicazioni, i limiti di
ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina
ufficiale;
d) capacità di raccogliere ed analizzare gli
elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la
scelta del trattamento più idoneo;
e) apprendimento della semiologia e semeiotica
propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione
peculiari;
f)
conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici
delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli
esiti;
g) conoscenza delle specifiche previsioni
legislative e deontologiche in materia;
h) individuazione e
utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio
per le singole discipline.
Art. 6
Metodologie formative
1. Le
metodologie formative utilizzate nella didattica
relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle
abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere,
saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a
favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e
docenti.
2. In
tal senso la formazione dovrà essere articolata in:
a) lezioni frontali
b) seminari/ attività di gruppo/ audit/ peer review
c) formazione sul campo/tirocinio pratico
d) tutoraggio
e) studio individuale.
3. La
formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei
limiti precedentemente definiti Si sottolinea come la formazione sul campo
rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso
formativo efficace.
Art. 7
Accreditamento dei soggetti pubblici
e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia
1. Possono essere accreditati le associazioni, le società
scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di
professionisti qualificati con competenze curriculari
specifiche nelle discipline sopra elencate.
2. Le
associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di
formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti.
3. L’accreditamento
è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore
nazionale.
Art. 8
Indicazioni contro il conflitto di interesse
1. Nella
definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la
formazione con agopuntura, fitoterapia e omeopatia e/o a “sponsorizzare”
specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia
prevista dalla legislazione ECM.
2. Ai
fini dell’accreditamento alla formazione i soggetti pubblici e privati
accreditati alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi
secondo quanto stabilito dal presente accordo.
3. Le
associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di
formazione che richiedono l’accreditamento devono annualmente dichiarare
assenza di conflitti di interessi;
Art. 9
Criteri cui debbono
attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.
1. Ai
fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli
idonei all’iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli
odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, i soggetti
pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti
criteri:
a)
il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla
formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente
iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con
almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto
del presente accordo;
b)
i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5
professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali,
per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto
riguarda l’insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il
70% della formazione teorica;
c)
i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto
pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un
adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
d)
ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o
poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5
anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
e)
i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all’elenco del medici
esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza
clinica;
f) i docenti che non rispondono ai
requisiti di cui sopra sono definiti “docenti collaboratori”;
g)
I
soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre
garantire all’allievo attività di tutoraggio nella
formazione sul campo in strutture pubbliche o private;
h)
i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono
assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto
nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall’Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri corrispondente alla sede
legale del soggetto della formazione, di concerto con l’ente di formazione.
Art. 10
Fase
transitoria
1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi
successivi alla data di stipula del presente Accordo.
2. Esse
stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione
dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e
l’organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
3. In fase transitoria, per l’ammissione agli
elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura,
fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) attestato rilasciato al
termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione,
di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico,
della durata almeno triennale e verifica finale;
b) attestato rilasciato al
termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione,
di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed
almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che
permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver
acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al
punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto
anni di docenza nella disciplina oggetto della
presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato
alla formazione che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici
idonei.
4. Per
i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti
disposizioni transitorie le commissioni di esperti
nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli
ordini professionali, definiscono le
modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della
formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l’iscrizione negli elenchi degli ordini è
subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti
pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con
i criteri definiti dal presente documento.
5. Con successivo accordo, acquisito
il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti
italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle
professioni di medico veterinario e farmacista.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE